giovedì 10 aprile 2008

Notifica preliminare

Dopo il test studenti che non mi ha lasciato molto soddisfatta torniamo un attimo alle cose serie...nel compito di progettazione c'era una domanda che riguardava la notifica preliminare, io ho risposto che va spedita in cantieri in cui c'è particolare rischio per la saluta o quand'essi superino i 200 uomini giorno, questo dato mi è stato corretto in 300 u.g., ho voluto per tanto verificare on-line ma tutti i siti parlano di 200 u.g., qualcuno ha la risposta corretta?
L.

7 commenti:

Anonimo ha detto...

Secondo me sono 200

Stefano

Anonimo ha detto...

Notifica Preliminare (art. 11) D. Lgs 494/96 e succ. obbligatoria nei seguenti casi:


- Più Imprese sul Cantiere;
- Una sola Impresa sul cantiere ma lavorazioni superiori ai 200 Uomini-giorno, ovvero per esempio 5 uomini x 40 giorni di lavorazione = 200 uomini-giorno;
- Lavorazioni di cui all’Allegato II (rischio seppellimento, o caduta dall’alto in particolare aggravata dalla consistente altezza dei ponteggi etc…).

Non so se è stato modificato ultimamente con qualche decreto.

Stefano

Anonimo ha detto...

ok..grazie

Anonimo ha detto...

Scusa ma bisogna consultare il Suppl. ordinario G.U. 26/09/1996 n. 156

Art. 11.
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza
territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata
conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei
seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori e' superiore a 30 giorni lavorativi e in cui
sono occupati contemporaneamente piu' di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entita' presunta e' superiore a 500 uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco e' contenuto nell'allegato II.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20
del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari
presso gli organi di vigilanza.

stefano

Anonimo ha detto...

io la so così: 500 u.g. (e non 300)era il limite della 494/96 per la verifica preliminare, basta guardare qui (articolo 11): http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/96494dl.htm.
Dal 528/99 il limite è cambiato: http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99528dl.htm (vedi articolo 10) ed è stato portato a 200 u.g.

Stefano, va a letto, che è tardi...

Anonimo ha detto...

OK allora sono 200 u.g.
Prof.Conte è lei?
Sono appena le 2:35, cinque ore di sonno sono sufficienti.

Stefano

Anonimo ha detto...

...mi sembra che ci sia ancora un po' di discaccordo su questa notifica preliminare, speriamo di scoprire la verità! Grazie a tutti comunque, anche agli anonimi!